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La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha previsto anche per il 2021 e 2022 il credito d’imposta pubblicità. Tale credito spetta:

  • nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
  • nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nell’anno precedente.

 

Si evidenzia pertanto che solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

 

Per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

 

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

 

Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”) occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata.

 

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998);
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

 

Si ricorda, infine, che in caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione (31 marzo).

 

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

 

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